Società di comodo blindate
Pubblicato il 09 gennaio 2007
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Con l’entrata in vigore della nuova legge Finanziaria 2007 le società di comodo devono fare i conti con la nuova presunzione che da “relativa” diventa “assoluta”. Per tali società, infatti, il comma 108 dell’articolo 1 della L. 296/06 prevede la soppressione delle parole “salvo prova contraria” dal comma 1 dell’articolo 30 della L. 724/94. Ciò con effetti preoccupanti soprattutto sotto il profilo della possibilità di difesa nel contenzioso. Infatti, l’eliminazione dell’inciso potrebbe voler dire che la presunzione si trasformerebbe in assoluta con la conseguenza che non verrebbe più ammessa la possibilità di fornire la prova contraria in fase di accertamento. In sostanza, ciò vorrebbe dire che il contribuente non potrebbe nemmeno impugnare l’atto di accertamento emesso dal Fisco, qualora non si fosse adeguato ai valori minimi richiesti. L’eventuale impugnazione potrebbe riguardare solo l’incostituzionalità della norma in quanto assolutamente contraria al principio della capacità contributiva.
- ItaliaOggi, p. 34 – Studi di settore e società di comodo, le presunzioni ora alzano il tiro – Bongi
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