Società di comodo al conto Irap
Pubblicato il 11 gennaio 2007
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Tra le novità introdotte dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 109) in materia di società di comodo, particolare importanza assume l’inclusione dell’Irap tra le imposte sul reddito minimo, o meglio su un valore della produzione minima. Secondo il nuovo comma aggiunto (3-bis) nell’articolo 30 della legge 724/94, assume rilevanza un imponibile convenzionale minimo anche per quanto riguarda l’Irap. Per la norma, il valore della produzione netta per i soggetti non operativi non può essere inferiore alla sommatoria tra reddito minimo e retribuzione ai dipendenti, compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori autonomi occasionali e interessi passivi. Sono penalizzate le società che pur essendo dichiarate non operative non hanno problemi di reddito minimo poichè superano la soglia con i proventi esenti. Analogamente, sono penalizzate le holding di partecipazione. Un punto da chiarire in proposito è, poi, quello relativo alla decorrenza della norma: in mancanza di una indicazione specifica si ritiene che valga quella generale (1° gennaio 2007). Le novità dovrebbero cioè incidere su Unico 2008. L’entrata in vigore anticipata, cioè sul modello Unico 2007 per il periodo d’imposta 2006, è possibile solo se si trascura lo Statuto del contribuente, secondo cui la norma non ha effetto retroattivo.
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