Società cancellata estinta irreversibilmente, rimborso d’imposta ai soci

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Le ricadute della cancellazione delle società dal registro delle imprese, alla luce della riforma del diritto societario, sono al centro della risoluzione n. 77 del 27 luglio 2011 emessa dall’agenzia delle Entrate.

La norma esaminata (nuovo articolo 2495 c.c.) recita: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.

La consulenza giuridica è richiesta, più specificatamente, in merito al comportamento degli uffici periferici da tenere in caso sussistano rimborsi di tributi e imposte a favore di società, di persone o di capitali, cancellate dal registro delle imprese.

Si spiega quanto segue.

Nel pregresso la natura della cancellazione era ritenuta dalla Cassazione dichiarativa: l’estinzione della società si verificava esauriti tutti i rapporti giuridici a essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, compresi i contenziosi in corso con i terzi. Dopo la riforma del diritto societario, invece, per la Cassazione la cancellazione dal registro delle imprese ha natura costitutiva con conseguente estinzione irreversibile della società, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti.

La stessa conseguenza si ha con riferimento alle società di persone per “un effetto espansivo” dell’articolo 2495 cc e nonostante, nel caso delle società di persone, la natura resti dichiarativa.

Essendo estinta la società, il liquidatore cessa di essere il rappresentante legale della società.

In tale ipotesi, l’Agenzia chiarisce che: sia le sopravvenienze attive che i rimborsi d’imposta devono essere attribuite “proporzionalmente ai soci, tra i quali si instaura un rapporto di comunione ordinaria ai sensi dell’art. 1100 del c. c., simile, in linea generale, a quello degli eredi”.
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