Snc Responsabilità non illimitata tra soci
Pubblicato il 20 ottobre 2016
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Pronunciandosi in materia di società in nome collettivo, la Suprema corte ha evidenziato come, nei rapporti tra i soci di tale tipo di compagine sociale, vada esclusa l’applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all’articolo 2291 del Codice civile.
Detto ultimo principio – precisa, in particolare, la Cassazione – è infatti dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e deve, quindi, ritenersi operante solo nei confronti di questi.
Estensione azione a socio Limiti
Qualora, quindi, un socio promuova un’azione nei confronti della Snc e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde non illimitatamente – come nel caso in cui ad agire fosse il terzo – ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.
Difatti, esclusa la responsabilità illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi e per un titolo estraneo al contratto sociale, è possibile estendere agli altri soci l’azione esercitata dal socio creditore contro la società solo nel caso vi sia un effettivo squilibrio tra i soci stessi nei reciproci obblighi di contribuzione per il pagamento dei debiti sociali.
Decreto ingiuntivo revocato nei confronti del socio
Detti assunti sono stati enunciati dalla Terza sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 21066 del 19 ottobre 2016, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da un socio di una Snc contro la decisione di merito che aveva confermato il decreto ingiuntivo ottenuto da altro socio, sia nei confronti della Snc sia in suo danno quale socio illimitatamente responsabile della stessa, a titolo di canoni di locazione alla società di un immobile di proprietà comune dei due soci.
La Suprema corte, sulla base delle argomentazioni sopra riferite e ritenendo che, nella specie, fosse da escludere uno squilibrio negli oneri di contribuzione relativi allo specifico rapporto extrasociale fatto valere, ha accolto l’opposizione avanzata in proprio dal socio, revocando nei soli suoi confronti il decreto ingiuntivo ottenuto dall’altro socio.
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