Smart working. Garanzie salute e sicurezza

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Smart working. Garanzie salute e sicurezza

La disciplina del lavoro agile (c.d. “smart working”), contenuta nella Legge. n. 81/2017 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017) offre ai lavoratori opportune garanzie in materia di salute e sicurezza che presuppongono soluzioni tanto agili e flessibili in campo prevenzionistico, coerenti con l’istituto dello “smart working”, quanto non intaccanti le condizioni di benessere psico-fisico spettanti ad ogni collaboratore.

L'assunto di cui sopra viene confermato dal fatto che anche alle modalità di esecuzione della prestazione di lavoro in “smart working” si applica il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in ragione della omnicomprensività della definizione di lavoratore per come contenuta nell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008).

Sulla scorta di tale esigenza, gli art. 22 e 23 della l. n. 81/2017 - “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” - disciplinano i predetti aspetti, meritevoli di una più ampia trattazione.

 

Le norme di riferimento su salute e sicurezza nello smart working 

L’art. 22 della l. n. 81/2017 ora accennato, sancisce l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, con cadenza perlomeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Ai fini della sicurezza del lavoratore appare allora essenziale strutturare efficacemente il contenuto dell’informativa consegnata.

Prioritario sarà, perciò, effettuare una corretta valutazione dei rischi, coerente con la modalità di svolgimento del lavoro prescelta dal lavoratore, con particolare attenzione ai rischi specifici per i videoterminalisti e relativi alle attrezzature di lavoro utilizzate.

Al contempo, una completa ed esaustiva informazione dei lavoratori su tali aspetti è di cruciale rilevanza ai fini della gestione della sicurezza sul lavoro.

Ad ogni modo, si tenga presente che la prestazione di lavoro agile, essendo svolta almeno in parte al di fuori della sede aziendale – lontano, quindi, dalla sfera di controllo del datore di lavoro nonché delle altre figure aziendali con deleghe in materia di salute e sicurezza – rende più complesso l’onere di vigilanza relativo alle condizioni di lavoro in sicurezza che incombe sul datore.

Ecco dunque il motivo per il quale risulta opportuno per l’azienda strutturare delle specifiche procedure di verifica che consentano al datore di lavoro di controllare che il lavoratore rispetti i comportamenti richiesti in materia di sicurezza, con la costante collaborazione di questi attori:

  • il servizio di prevenzione e protezione;

  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  • il medico competente;

  • il lavoratore stesso,

al fine di tenere sotto controllo il rischio infortuni.

Proprio per tale ragione, l’art. 22 c. 2, pone a carico del lavoratore un vero e proprio obbligo di cooperazione nella individuazione di un luogo esterno di lavoro che consenta l’esercizio dell’attività lavorativa in condizioni tali da garantire l’integrità psicofisica.

n.b. Si fa presente che il rispetto di tale obbligo non dev'essere ritenuto secondario, specie in sede giurisdizionale, in quanto, in virtù della disposizione appena richiamata, gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro.

 

Smart workers. Riflessioni intorno a salute e sicurezza

Alla luce di quanto detto sin qui è agevole comprendere che, nel momento della valutazione dei rischi, prima di formulare l’informativa destinata allo smart worker il datore di lavoro deve tenere in considerazione tutti i rischi che costituiscono un pericolo per la salute e la sicurezza del dipendente.

Di conseguenza, accanto a quelli relativi alla postazione di lavoro, andranno presi in considerazione i rischi specificamente ricollegabili al lavoro agile, come:

  • il rischio di isolamento del lavoratore, che potrebbe condurlo a disturbi di natura psichica;

  • il c.d. rischio di “burn-out”, ovvero di esaurimento da stress lavoro-correlato, possibile in ragione della eventualità di dover essere reperibili in qualunque momento ed in qualunque luogo.

Ancora, si segnala che qualora il lavoratore agile ricoprisse mansioni aventi ad oggetto una continua prestazione lavorativa presso clienti/soggetti esterni (si pensi all’attività di un consulente) in questi casi troverebbe applicazione l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, in materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, quindi il datore di lavoro committente dovrà tenere in considerazione anche lo svolgimento del lavoro ad opera dello smart worker nel valutare il rischio da intereferenze lavorative.

 

Smart working, telelavoro e lavoro a domicilio

Lo smart working non va confuso con il telelavoro, né con il lavoro a domicilio: si tratta di tipologie di lavoro diverse per contenuto e modalità di svolgimento.

Innanzitutto le definizioni:

  1. Smart working: modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività di lavoro. La prestazione viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18 della l. n. 81/2017).

  2. Telelavoro: forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali (art. 1 dell’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004).

  3. Lavoro a domicilio: è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegua nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi (art. 1 della l. n. 877/1973, Gazzetta Ufficiale n. 5 del 5 gennaio 1974).

Peraltro, le differenze tra gli istituti de quo si comprendono anche grazie all’analisi degli aspetti di salute e sicurezza, disciplinati molto più dettagliatamente nel caso del telelavoro, a differenza dello smart working, come si é avuto modo di approfondire nel paragrafo precedente, ma anche del lavoro a domicilio tout court.

Il telelavoro, sotto questo profilo, risulta disciplinato anche dal d. lgs. n. 81/2008, all’art. 3, c. 10, norma che prevede obblighi più stringenti in capo al datore di lavoro.

Segnatamente, a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, relative ai videoterminalisti, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di prevenzione).

Anche sul datore dei telelavoratori, poi, gravano gli obblighi informativi in quanto i lavoratori a distanza vanno resi edotti circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali, al fine di applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

Vi è di più. E’ previsto, infatti, un vero e proprio sistema di sorveglianza, in quanto nella necessità di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti devono avere accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il domicilio. Lo stesso lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.

La norma stabilisce, inoltre, che il datore di lavoro debba garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda medesima, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

Da ultimo, analizzando la fattispecie del lavoro a domicilio, questa é regolamentata dall’art. 3, comma 9, del d. lgs. n. 81/2008, che postula l’applicazione degli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del d. lgs. n. 81/2008, nonchè la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate ed, eventualmente, di attrezzature conformi alle disposizioni del richiamato titolo III.

 

Le soluzioni adottate nella contrattazione collettiva 

La contrattazione collettiva ha un ruolo fondamentale nel coniugare la flessibilità garantita dal lavoro agile con le soluzioni in materia di salute e sicurezza dello smart worker, soprattutto perché proprio la contrattazione collettiva - specie di secondo livello - è sede privilegiata per interpretare le specifiche esigenze dei lavoratori e della parte datoriale di un dato settore.

Ed infatti, i CCNL nei quali vengano ben esplicitati gli aspetti fondamentali legati alla formazione sulla salute e sicurezza e alla valutazione dei rischi per i casi di smart working, possono svolgere un’azione determinante nel definire vere e proprie policy aziendali aventi ad oggetto l’insieme delle regole che l’azienda si dà e che il lavoratore condivide.

Guardando agli accordi collettivi di secondo livello, nella fattispecie aziendali, recentemente siglati, è interessante appurare come le modalità di lavoro in smart working vengono disciplinate con un focus specifico sugli aspetti di salute e sicurezza.

Un tema centrale negli accordi è quello relativo alle strumentazioni e alle apparecchiature utilizzate dal dipendente che esegue la prestazione di lavoro fuori azienda.

n.b. Se alcuni contratti si limitano a suggerire genericamente allo smart worker la massima cura delle strumentazioni assegnate e il rispetto delle prescrizioni contenute nel T. U. sulla sicurezza sul lavoro, in altri vengono disciplinati i comportamenti da tenere in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, prevedendo obblighi che vanno dalla comunicazione immediata con possibile rientro in sede fino alla necessità di operare il giorno successivo dalla sede di lavoro.

Altro aspetto cruciale per la salute e sicurezza dei lavoratori agili emerso dalla lettura dell'art. 22, l. n. 81/2017, è la formazione/informazione dei dipendenti sui rischi connessi alla particolare modalità di lavoro fuori azienda e le modalità d’uso degli strumenti forniti: accanto a ipotesi più generiche, in cui si prevede la consegna di una mera informativa scritta, senza alcuna formazione specifica, vi sono altri contratti aziendali più rigorosi da questo punto di vista, ove sono previste iniziative di informazione nei confronti di tutta la compagine aziendale, e non solo da parte dei lavoratori agili, in modo da coinvolgere tutto il personale nel processo di cambiamento organizzativo conseguente al ricorso a tali nuove forme di lavoro.

Sempre in tema di coinvolgimento, vi sono accordi che sanciscono espressamente la necessità, nonché opportunità, di coinvolgere nell’implementazione dello smart working in azienda le figure principali in materia di sicurezza, quali RSPP e RSL.

 

Quadro normativo

Legge 22 maggio 2017, n. 81

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Legge 18 dicembre 1973, n. 877

Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces)

 

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