Sisma bonus potenziato Detrazione in cinque rate
Pubblicato il 30 novembre 2017
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L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 147 del 29 novembre 2017, fornisce chiarimenti ad un istante che evidenzia la volontà di effettuare, oltre alla ristrutturazione di un fabbricato ubicato in zona sismica ad alta pericolosità, anche interventi, le cui spese, valutate singolarmente, rientrerebbero in una tipologia di intervento di diversa classificazione, ossia di manutenzione straordinaria e/o ordinaria, tra cui il rifacimento di impianti, di intonaci e di pavimentazioni, di ammontare non irrilevante.
All'Amministrazione finanziaria vengono posti, nello specifico, tre quesiti. Si chiede, in primo luogo, se il sisma bonus “potenziato” (70% o 80%) deve essere necessariamente ripartito in cinque quote annuali o, a scelta del contribuente, può essere fruito nel termine di dieci anni previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio.
In secondo luogo, poi, si chiede se anche per il sisma bonus vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati e qual è il limite di spesa agevolabile.
Precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sul Sisma bonus
Sisma bonus potenziato e ripartizione della detrazione
Con riferimento al primo quesito, si specifica che per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche effettuati su abitazioni e su edifici adibiti ad attività produttive, ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) è prevista una detrazione d’imposta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96milioni di euro. Tale detrazione può essere goduta nella misura maggiorata del 70% e 80%, nel caso in cui con l'intervento si determini una riduzione del rischio sismico di uno o due classi.
Con riferimento a questo Sisma bonus “potenziato”, l'Agenzia specifica che non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione. Ne consegue che il contribuente, se decide di avvalersi della maggiore detrazione del 70% o dell’80%, è tenuto necessariamente a ripartire la detrazione in cinque rate.
L'intervento di categoria superiore assorbe quello inferiore
Vale anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore a esso collegati o correlati.
Pertanto, la detrazione prevista per gli interventi antisismici (anche in caso di Sisma bonus potenziato) può essere applicata anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate in dipendenza e a completamento dell'intervento principale finalizzato alla messa in sicurezza statica e all'adozione di misure antisismiche.
Limite di spesa agevolabile
Con riferimento all'ultimo quesito, la risoluzione n. 147/E/2017 precisa che nel caso di esecuzione su uno stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, il limite di 96mila euro previsto dall’articolo 16-bis, Tuir, è unico in quanto riferito all’immobile.
Di conseguenza, per gli interventi di consolidamento antisismico per i quali si può usufruire del sisma bonus, anche potenziato, non è possibile beneficiare di un autonomo limite di spesa in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili, ma rinvia alla lettera i) dello stesso articolo 16-bis, comma 1, del Tuir.
Perciò, se gli interventi sostenuti in ciascun anno sono considerati una prosecuzione di quelli già realizzati in precedenza, sulla stessa unità immobiliare, per la determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tener conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Nel suddetto limite di spesa, infine, non sono ricompresi gli interventi di riqualificazione energetica o interventi su strutture opache o infissi e quelli di sostituzione impianti termici.
- eDotto.com – Edicola del 3 novembre 2017 - Sisma bonus anche in caso di ristrutturazioni contestuali – G. Lupoi
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