Sisma bonus, online la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 22 febbraio 2019
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Triplicati gli aiuti per chi decide di realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (c.d. “sisma bonus”). In particolare, gli aiuti fiscali riguardano:
- le detrazioni Irpef e Ires per gli interventi antisismici (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021);
- la detrazione per l’acquisto di un’unità immobiliare antisismica (in vigore dal 2017);
- la detrazione per gli interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica sugli edifici condominiali (in vigore dal 2018).
Le detrazioni, a seconda dei casi, oscillano dal 50% all’85%, con tetti di spesa massima da 96.000 euro a 136.000 euro e periodi di fruizione da 5 a 10 anni differenziati. Per orientare al meglio il contribuente nelle diverse casistiche di detrazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella sezione “Agenzia informa” la nuova guida dedicata al sisma bonus.
Sisma bonus, cos’è?
Ai fini del recupero del patrimonio edilizio, l’art. 16-bis, co. 1, lett. i) del Tuir prevede la possibilità di detrarre anche le spese sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
Per questi interventi si applica una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Fino al 31 dicembre 2019, salvo che non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50% e la spesa massima a 96.000 euro.
In tal contesto, è intervenuto il c.d. “sisma bonus” (D.L. n. 63/2013), che dispone detrazioni maggiori e regole più specifiche per usufruirne. In particolare, a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Inoltre, dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e la possibilità di cedere il corrispondente credito.
Sisma bonus, a quanto ammontano le detrazioni?
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
Si può usufruire di una maggiore detrazione:
- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- quando dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute.
Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell’80% è obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio.
Sisma bonus, a chi spetta?
La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, come ad esempio:
- i proprietari o nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- i locatari o comodatari;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o i beni merce;
- i soggetti indicati nell’art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Sisma bonus, come si richiede?
Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi:
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore (per esempio, contratto di locazione);
- gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Sisma bonus, come pagare le spese?
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche online), dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- eDotto.com – Edicola del 20 febbraio 2019 - Sisma bonus: per la detrazione vale la data di inizio del procedimento di autorizzazione – Moscioni
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