Sindaci, sui "conflitti" decide l’assemblea
Pubblicato il 05 giugno 2006
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Sulle nomine delle cariche sociali, occorre tener conto, per la prima volta quest’anno, delle modifiche al Codice civile apportate per tutte le società (non solo le quotate) dalla legge sul risparmio, la n. 262 del 28 dicembre 2005. L’aggiunta di un altro comma (quarto e ultimo) nell’articolo .c. (rubricato “nomina e cessazione” dall’ufficio di sindaco), ha comportato la previsione che “Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società”. Scopo della nuova disciplina è mettere in chiaro all’assemblea che nomina i nuovi membri dell’organo di controllo gli incarichi di amministrazione e controllo che i sindaci eletti svolgono presso altre società al fine di verificare se essi abbiano forze e tempo per dedicarsi all’attività di controllo nella società che li ha nominati e scongiurare dannose situazioni di conflitto d’interessi tra la società nella quale il nuovo sindaco viene nominato e quelle nelle quali egli già ricopra incarichi di amministrazione e controllo.
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