Sindaci, la presidenza va alla minoranza
Pubblicato il 14 aprile 2006
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La legge sul risparmio (L. 262/05) ha rivisto in misura significativa anche le disposizioni in materia di nomina e di compiti del collegio sindacale. Assonime prende in esame tali modifiche con la circolare n. 12 del 12 aprile 2006. Le novità più rilevanti apportate dalla legge 262/05 sono le seguenti:
- é demandata ad un regolamento Consob la determinazione dei criteri per l’elezione di almeno un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza. Inoltre, l’assemblea è vincolata a nominare il presidente del collegio sindacale tra i soci eletti dalla minoranza. Per Assonime, tale precetto deve divenire immediatamente operativo e non deve essere subordinato all’emanazione del regolamento Consob;
- é riconosciuto il potere dei sindaci di chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate. Ad ogni sindaco spetta, inoltre, il potere di scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, di convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo;
- é stata modificata la disciplina del Codice civile sull’azione di responsabilità contro gli amministratori. Cioè tale azione non è più di competenza esclusiva dell’assemblea, ma può essere esercitata anche dal collegio sindacale con delibera assunta con la maggioranza dei due terzi. Inoltre, è stata ridotta da un ventesimo ad un quarantesimo del capitale sociale la soglia minima di possesso azionario necessaria per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei soci.
La legge sul risparmio mira a rafforzare l’indipendenza della società di revisione nelle società quotate e nelle società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Nello specifico, l’assemblea conserva il compito di conferire l’incarico alla società di revisione, previo parere dell’organo di controllo. La delibera deve, poi, essere trasmessa alla Consob che, entro 20 giorni dal ricevimento, può vietarne l’esecuzione qualora accerti l’esistenza di una causa di incompatibilità o di inidoneità verso la società a cui è affidato l’incarico. In merito alla durata dell’incarico, la nuova normativa stabilisce che l’incarico alla società di revisione ha durata di sei esercizi (3 anni nel sistema previgente) ed è rinnovabile una sola volta (prima non poteva essere rinnovato per più di due volte), decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. Assonime ribadisce la necessità di distinguere tra “rinnovo” dell’incarico e “nuovo conferimento” possibile, se decorsi tre anni dalla fine del precedente incarico.
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