Sindaci, nessuna discrezionalità su irregolarità da comunicare

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Sindaci, nessuna discrezionalità su irregolarità da comunicare

Il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF, tutte le irregolarità riscontrate nell'esercizio della sua attività di vigilanza.

Ai sindaci, in tale contesto, non è assegnata alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità riscontrate e non possono selezionare quali di esse debbano essere comunicate alla Consob e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione.

Ai sensi del richiamato art. 149, infatti, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla Consob le irregolarità rilevate nella sua attività di vigilanza.

L'inosservanza di questi doveri informativi, peraltro, è sanzionata dal terzo comma dell'art. 193 dello stesso Testo unico (D. Lgs. n. 58/1998).

Del resto, l'assolutezza del comando normativo sopra richiamato emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3 - dove il sostantivo "irregolarità" non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo - anche dall'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla Consob la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili da risultare foriera di gravi incertezze operative.

Lo scopo della disposizione in esame, infatti, è quello di garantire alla Consob una completa e tempestiva informazioni sull'andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.

I principi sono stati puntualizzati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25336 del 28 agosto 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso promosso dalla Consob contro una decisione di secondo grado.

Sindaci, comunicazione a Consob senza potere di filtro su rilevanza irregolarità

Nel caso specificamente esaminato, il presidente e i componenti del collegio sindacale di una Spa si erano opposti alla sanzione pecuniaria loro inflitta per non aver segnalato che la sottoscrizione di alcune obbligazioni, conclusa ad opera dell'amministratore delegato in forza delle deleghe a lui attribuite, non era stata oggetto di relazione informativa.

L'opposizione era stata accolta dalla Corte d'appello, secondo la quale che non vi era stata alcuna omissione rilevante: l'amministratore aveva comunicato, nella prima riunione utile, di avere interesse all'operazione per aver precedentemente acquistato la totalità delle azioni e, di conseguenza, erano state attivate le necessarie procedure interne ed era stata modificata la relazione di bilancio.

Accogliendo i motivi di doglianza sollevati dalla Consob, gli Ermellini hanno ritenuto che i giudici di secondo grado non avessero osservato i principi di diritto sopra richiamati.

La Corte territoriale, infatti, aveva considerato di poter escludere l'antigiuridicità dell'omessa comunicazione a Consob per incompletezza della relazione informativa, dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.

Per contro, il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una irregolarità dell'operazione, rilevante ex art. 150 TUF e, perciò, da comunicare a Consob ai sensi del richiamato art. 149 terzo comma TUF.

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