Sim in liquidazione, il curatore fallimentare è sostituto d’imposta
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 14 febbraio 2014
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19 del 13 febbraio 2014, rispondendo ad un interpello dei commissari liquidatori di una Sim, chiarisce che la revoca del mandato di gestore non sottrae la società di intermediazione dalle sue responsabilità sul piano fiscale.
Ne deriva che una Sim che si trova in liquidazione coatta amministrativa, anche se ha visto revocata la sua autorizzazione a prestare servizi di investimento, continua a dover rispondere ai suoi obblighi quale sostituto d’imposta. Ciò in quanto, a differenza di quanto accade in caso di scioglimento volontario, le disponibilità finanziarie non vengono restituite al contribuente fino a quando la procedura di liquidazione non è conclusa.
Ne deriva, che il commissario o curatore fallimentare che interviene assume così completamente la qualifica di sostituto d’imposta e qualora alcuni clienti della Sim abbiano optato per il regime del risparmio gestito, lo stesso è tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato maturato.
- ItaliaOggi, p. 24 - Commissari Sostitutiva del 20% - Galli
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 21 - I liquidatori sono sostituti d'imposta - Parisotto
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