Siiq e Siinq: come compilare la comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 136 del 27 dicembre 2010, interviene in chiarimenti circa le modalità di compilazione della comunicazione dell’opzione per il regime di tassazione delle Siiq e delle Siinq da parte di una società residente in uno Stato dell’Unione europea, con stabile organizzazione in Italia.

Si ricorda che il regime opzionale speciale, civilistico e fiscale, introdotto dalla Finanziaria 2007, per le Siiq e le Siinq residenti nel territorio dello Stato è stato esteso anche alle società residenti in uno degli Stati membri Ue, o anche in uno dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia.

La società che esercita l’opzione e che non sia residente nel territorio dello Stato italiano (ma in uno dell’Unione europea o in uno aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo):

- nei campi riguardanti la sede legale, riporterà i dati relativi alla sede estera, non dovrà compilare il campo “Provincia”;

- nel campo il “Codice Stato estero”, dovrà indicare il codice tratto dall’elenco dei “Paesi e territori esteri” riportato nell’Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico SC, disponibile alla data di presentazione della comunicazione;

- nei campi riservati al domicilio fiscale, riporterà i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia;

- nel riquadro “Altre informazioni”, dovrà dichiarare che è residente in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, con stabile organizzazione in Italia e, nello stesso riquadro, indicherà il codice di identificazione fiscale estero.

L’Agenzia spiega, inoltre, che con il modello di comunicazione in oggetto non è più possibile eleggere il domicilio per la notificazione degli atti: le società residenti o non residenti non dovranno, pertanto, compilare il riquadro “Domicilio per la notificazione degli atti”.
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