Sicurezza sul lavoro. Il datore è responsabile anche se non ha assunto direttamente

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La Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, con sentenza n. 36438 dell’1 settembre 2014, ha affermato che il datore di lavoro ha la posizione di garanzia che gli impone di adottare, o controllare che siano adottate, le cautele per impedire eventi aventi riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori e dei terzi che si trovino esposti ai pericoli dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, il datore che non ha delegato le funzioni antinfortunistiche al preposto, è tenuto a sorvegliare le attività che si svolgono presso il luogo di lavoro.

Per liberarsi da responsabilità, nel caso di specie, non è bastato che l’imprenditore agricolo dichiarasse che il lavoratore, successivamente infortunatosi, si fosse presentato in azienda chiedendo ai dipendenti presenti – che stavano effettuando le operazioni connesse alla vendemmia, spingendo con le mani l’uva sullo scivolo di metallo verso la tramoggia della pompa dove non vi era una griglia di protezione – se avessero bisogno di aiuto.

D’altra parte, già per la Corte territoriale il datore non poteva essere all’oscuro dell’assunzione perché nessuno dei lavoratori presenti era titolare di una delega alle assunzioni né di autonomia di spesa al fine di erogare il dovuto corrispettivo.

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