Sicurezza: requisiti di legge per la bilateralità di supporto ai datori

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Con la circolare 20 del 29 luglio 2011, il ministero del Lavoro offre chiarimenti in merito all’attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro con il supporto degli stessi.

 Funzioni e compiti degli enti bilaterali sono indicati nell’articolo 51 del Dlgs 81/2008.

Sono legittimati a collaborare con il datore all’attività formativa gli enti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell’ambito del sistema contrattuale di riferimento”. Si ricorda che devono altresì sussistere i requisiti ex articolo 37, comma 12, del Dlgs citato. Dunque, l'organismo:

- deve operare nel settore di riferimento;

- deve essere presente in quel territorio e non in diverso contesto geografico.
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