Sicurezza. Protezione da dispositivi medici taglienti
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 18 marzo 2014
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Il 25 marzo 2014 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 19 del 9.2.2014, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 57 del 10.3.2014, che inserisce il nuovo titolo X-bis al D.Lgs. n. 81 del 2008, relativo alla “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario”.
Le nuove disposizioni si applicano a tutti i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.
In particolare, qualora dalla valutazione di rischi emerga il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare una serie di misure tra cui:
- l’eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
- l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
- la sorveglianza sanitaria;
- la formazione in materia;
- l’informazione;
- la previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore.
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