Sicurezza. Definite le regole per la formazione di lavoratori e datori di lavoro
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 27 gennaio 2012
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Con gli accordi del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 8/2012, la Conferenza Permanente Stato-Regioni ha dato piena applicazione agli articoli 34 e 37 del Dlgs n. 81/08 in materia di durata, contenuti minimi e modalità di formazione dei lavoratori relativamente alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro ha sottolineato i punti salienti dei due distinti provvedimenti (Repertorio n. 221 rivolto ai lavoratori e Repertorio n. 223 dedicato ai datori di lavoro) nella circolare n. 2 del 26 gennaio 2012.
I due documenti individuano le attività che i datori di lavoro e i lavoratori devono porre in essere ai fini, rispettivamente, della prevenzione e protezione dai rischi e della formazione e aggiornamento in ordine alla salute nei luoghi di lavoro.
Riguardo al primo documento (Repertorio n. 221), la Circolare sottolinea che tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad un programma di formazione precedente o contestuale al momento dell’assunzione. Se ciò non fosse possibile, il percorso formativo dovrà essere completato entro 60 giorni dall’assunzione.
È prevista una formazione base per tutte le categorie di 4 ore, a cui si deve aggiungere una formazione specifica a seconda delle categorie di rischio presenti. Dunque, si passerà da una formazione minima di 8 ore per i lavoratori occupati in attività definite di BASSO rischio, fino ad una formazione di 16 ore per coloro che rientrano nella classe di rischio più ALTO. Ai preposti, oltre alla formazione minima base, dovrà essere aggiunto un modulo formativo specifico della durata minima di 8 ore. I dirigenti, invece, devono seguire un percorso formativo suddiviso in quattro moduli della durata complessiva non inferiore a 16 ore. I corsi di aggiornamento sono previsti ogni cinque anni e devono avere durata minima di sei ore.
Il Repertorio n. 223 specifica che il datore di lavoro che voglia svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve seguire un percorso formativo, articolato in 4 moduli, della durata complessiva minima di 16 ore e massima di 48 ore. Al termine, è prevista una verifica per valutare l’apprendimento delle conoscenze relative alla normativa vigente e alle competenze tecnico-professionali.
Nel caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro che intende svolgere anche il servizio di responsabile della prevenzione deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall’inizio del proprio incarico. I datori di lavoro che, al momento dell’entrata in vigore dell’accordo, risultano esonerati dall’obbligo formativo devono seguire il primo aggiornamento entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo (11 gennaio 2014).
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