Sicurezza. Deficit di informazione e formazione con responsabilità datoriale
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 21 novembre 2014
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Con la sentenza n. 46820 del 12 novembre 2014, la Corte di Cassazione, quarta Sezione Penale, ha sostenuto che la configurazione in capo al lavoratore anche di una minima colpa, presuppone che questi conosca perfettamente i rischi del lavoro a cui è assegnato ed il corretto utilizzo dei mezzi fornitigli.
Gli articolo 36 e 37, D.Lgs. n.81/2008, prevedono che il datore di lavoro:
- provveda affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale e sulle le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in azienda;
- garantisca che il lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Tale formazione deve avvenire in occasione dell'assunzione e del trasferimento o cambiamento di mansioni.
Quindi il deficit formativo ed informativo del lavoratore comporta la responsabilità del datore di lavoro e la condanna di quest’ultimo per lesioni colpose aggravate per l’infortunio subito dal dipendente.
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