Si riducono i vincoli per la pubblicità

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Lo scorso 12 giugno è stata approvata dal Consiglio nazionale forense la delibera contenente alcune modifiche al codice deontologico e precisamente riducendo gli obblighi di comunicazione all’Ordine locale per le iniziative pubblicitarie o informative. E’ stato accolto il principio della libera determinazione del compenso dell’avvocato, richiamando l’art. 2223 c.c. L’obbligo di ottenere il preventivo assenso dall’Ordine professionale per tenere rubriche su organi di stampa, ex art. 18, comma 3, del codice deontologico, è sostituito da una preventiva e tempestiva comunicazione. Tempestiva dovrà essere, inoltre, anche la comunicazione all’Ordine circa l’utilizzo di un sito web, con domini proprio o direttamente riconducibili allo studio legale. Resta in ogni caso confermato il divieto di pubblicità comparativa, elogiativa, nonché il divieto di fornire le prestazioni professionali in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero a domicilio.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 46 – Gli avvocati puntano i piedi

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