Sezioni Unite su distrazione delle spese e gratuito patrocinio
Pubblicato il 29 marzo 2021
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La presentazione dell’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito.
Distrazione delle spese e gratuito patrocinio: diverse finalità
Ciò in considerazione della diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese:
- l’uno volto a garantire alla parte non abbiente l’effettività del diritto di difesa;
- l’altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam.
Ne consegue che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all’assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio.
In ogni caso, va tenuto conto che l’istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell’art. 136 del DPR n. 115/2002, ossia solo nel caso di non sussistenza, in origine, o qualora vengano meno le condizioni reddituali oppure se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Si tratta di norma eccezionale e come tale non applicabile analogicamente.
Così la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 8561 del 26 marzo 2021, nel pronunciarsi su questione di massima di particolare importanza, relativa al rapporto tra i due istituti della distrazione delle spese e del patrocinio a spese dello Stato.
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