Sezioni Unite su cessione di credito fiscale in procedura concorsuale
Pubblicato il 08 febbraio 2021
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E' valida la cessione del credito Ires da eccedenza di imposta operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, prima della cessazione della procedura?
La Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ha risposto affermativamente a questo interrogativo, avente ad oggetto la circolazione dei crediti delle procedure concorsuali.
Per gli Ermellini - sentenza n. 2608 del 4 febbraio 2021 – atteso che il credito Ires da eccedenza d'imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per l'effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, è da ritenere valida ed efficace la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore.
Questo anche se essa risulti “non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato” e “laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto”.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la cessione operata dal commissario liquidatore di una società, rispetto al credito scaturito dalle ritenute d'acconto sugli interessi attivi maturati in favore della procedura sulle somme depositate sui conti correnti bancari.
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