Settore tessile, ultimo avviso per recuperare la CIGO Covid 2021
Pubblicato il 24 marzo 2022
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Sono state rimesse in termini le imprese del settore industriale tessile, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, nonché della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che hanno visto rigettare le istanze di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria con causale emergenziale presentate ai sensi del Decreto Fiscale, per via della mancata fruizione delle precedenti settimane concesse ai sensi del Decreto Sostegni-bis.
Con il messaggio 7 marzo 2022, n. 1060 l’Istituto previdenziale concede ai datori di lavoro del predetto comparto di sanare il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, mediante la presentazione di una nuova domanda di cassa integrazione ordinaria – con le regole del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il termine ultimo del 31 marzo 2022.
La cassa integrazione Covid del Decreto Fiscale
Nell’ambito delle misure a sostegno di imprese e lavoratori coinvolti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, con il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, il Governo concedeva ai datori di lavoro delle industrie tessili, confezionamento di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia ovvero di fabbricazione di articoli in pelle e simili, di richiedere ulteriori nove settimane di cassa integrazione ordinaria con causale Covid-19 per le sospensioni o riduzione di attività lavorativa collocate nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
In tale ambito, il secondo periodo del comma 3, art. 11, del citato decreto, ha, però, limitato l’accesso alle predette nove settimane ai soli datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ovvero a quei datori di lavoro che hanno avuto accesso ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2021.
Avendo il Decreto Fiscale fatto espresso riferimento ai datori di lavoro di cui al comma 50-bis, comma 2, del Decreto Sostegni-bis, tra gli operatori del settore sono sorti fondati dubbi sull’ambito di applicazione della misura: se fare riferimento esclusivamente alle imprese caratterizzate dai codici ATECO 2007, 13, 14 e 15, ovvero se conditio sine qua non fosse anche quella di aver fruito delle settimane concesse dal predetto decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. La risoluzione interpretativa è stata fornita dalle indicazioni amministrative contenute dalla circolare 10 dicembre 2021, secondo cui, per richiedere il nuovo periodo di massimo nove settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto 21 ottobre 2021, n. 146, i datori di lavoro in argomento devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal decreto Sostegni-bis, talché le precedenti diciassette settimane possono essere state richieste o concesse anche in misure inferiore rispetto al massimo richiedibile.
Ciò assunto, i datori di lavoro che non hanno richiesto i trattamenti del Decreto Sostegni-bis e che hanno presentato, ugualmente, domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, hanno accusato un provvedimento di rigetto dell’istanza amministrativa.
Come recuperare la CIGO-Covid D.L. n. 146/2021 rigettata
Per porre rimedio ai dubbi interpretativi sopra esposti e per consentire ai datori di lavoro di sanare le domande rigettate con causale emergenziale, l’Istituto previdenziale, con il messaggio 7 marzo 2022, n. 1060, ha riaperto i termini di presentazione delle domande aventi ad oggetto i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
In particolare, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa potranno essere oggetto di una nuova domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale ordinario secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, laddove l’istanza rigettata – avente ad oggetto il predetto arco temporale – sia stata inoltrata all’Istituto entro il 10 dicembre 2021, data di emanazione della circolare INPS n. 183/2021.
Alle domande presentate ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, si applicherà la disciplina ordinaria ante legge di Bilancio 2022.
Troveranno, dunque, applicazione (per i trattamenti di integrazione salariale sino al 31 dicembre 2021) le seguenti regole:
- anzianità di servizio del lavoratore pari ad almeno 90 giornate di effettivo lavoro (art. 1);
- incidenza dei periodi richiesti rispetto ai limiti massimi complessivi e dei singoli trattamenti (art. 4 e 12);
- presentazione della relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione;
- obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie (all. 2, circolare INPS n. 197/2015) in caso di richiesta di pagamento diretto;
- obbligo del versamento del contributo addizionale (art. 5).
L’Istituto evidenzia, altresì, che non sarà ritenuta ammissibile la causale c.d. EONE relativa agli eventi oggettivamente non evitabili.
Per quanto attiene gli obblighi di consultazione sindacale, invece, sarà valutata positivamente l’eventuale informativa già utilizzata per l’istanza respinta e, in assenza di informativa, varranno le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio 8 febbraio 2022, n. 606 (dichiarazione delle parti sindacali interessate attestante il corretto espletamento della procedura sindacale ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. n. 148/2015).
Le domande, come sopra anticipato, potranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022. Successivamente a tale termine troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’art. 15, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 |
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