Servitù di passaggio. No al rimborso del proprietario per le spese relative al muro di contenimento

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Con sentenza n. 20343 depositata il 4 settembre 2013, la Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da un uomo a cui i giudici di merito avevano respinto le pretese di veder condannati i condomini che avevano una servitù di passaggio sul suo fondo, al pagamento delle spese dallo stesso sostenute per il rifacimento del muro di sostegno ivi presente.

Nel testo della decisione impugnata, l'organo giudicante aveva osservato che la richiesta di pagamento delle spese non poteva essere accolta in considerazione dei patti costitutivi della servitù medesima, nei quali era fatto riferimento alla sola contribuzione per la manutenzione della strada e non già anche al preteso muro di contenimento; non si poteva, inoltre, ritenere provata la dedotta funzione di sostegno della strada - per come anche confermato dal Ctu coinvolto nella causa -  in quanto il muro in questione era collocato in posizione tale da costituire contenimento del più ampio terreno di proprietà del ricorrente.

Motivazione, questa, ritenuta priva di censure da parte della Seconda sezione civile che definitivamente confermato la statuizione resa in sede di merito.
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