Sequestrabili i beni ricompresi nell'attivo fallimentare
Pubblicato il 08 febbraio 2023
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In tema di reati tributari, va ritenuto legittimo il sequestro preventivo dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare.
Questo in quanto la deprivazione che il fallito subisce dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che egli conservi, sino al momento della vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi.
E' il principio richiamato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 5255 del 7 febbraio 2023, dopo aver dato atto dell'esistenza, in materia, di un diverso orientamento interpretativo, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare.
Nella decisione, gli Ermellini hanno rammentato come l'interpretazione ora condivisa che ammette, come sopra si desume, la prevalenza del sequestro preventivo del profitto dei reati tributari, sia stata affermata anche in materia di concordato preventivo.
Difatti, il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato.
Un'affermazione, questa, che troverebbe riscontro anche sulla base di alcune disposizioni incorporate nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), dove è prevista la legittimazione del curatore alle impugnazioni de libertate avverso il decreto di sequestro e le relative ordinanze ed è sancito anche il principio di prevalenza delle misure cautelari reali e della disciplina della tutela dei terzi rispetto alle procedure concorsuali, limitando però tale prevalenza alle sole ipotesi di sequestro preventivo penale strumentale alla confisca disposta ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (tra cui rientrano, tra gli altri, i sequestri per reati fiscali).
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