Senza l'impegno di spesa preventiva l'indennizzo è a carico dell'amministratore

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Con sentenza n. 17550 del 29 luglio scorso, la Cassazione ha confermato una decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto inammissibile l'azione di indebito arricchimento senza causa avanzata da un appaltatore nei confronti di un Comune per i lavori ordinati da un assessore dell'Ente stesso, senza preventivo impegno di spesa. La prima sezione civile, in particolare, ha spiegato che, ai sensi delle specifiche norme sugli enti locali (nel dettaglio l'art. 191, comma 3, del dlgs 267/2000), se l'ordine di esecuzione di appalti viene emesso senza l'adozione dell'impegno di spesa preventivo, il rapporto obbligatorio deve intendersi intercorso, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile come debito fuori bilancio, direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore che ha consentito la fornitura. Così, anche in considerazione dell'art. 2042 del codice civile, secondo cui l'azione di arricchimento non può proporsi quando il danneggiato possa esercitare altra azione, l'appaltatore non potrà che rivalersi nei confronti della persona fisica, nel caso di specie un assessore, che abbia dato causa alle ordinazioni.

Eleonora Pergolari
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