Senza interruzioni la Cig in deroga che supera l’anno non rientra tra le misure anticrisi

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Nel messaggio n. 20024 del 2010 l’Inps avvisa che:

- se l’azienda ha usufruito della Cig in deroga oltre i 12 mesi con un’interruzione tra i periodi di utilizzo precedenti il 1° gennaio 2009 e quelli successivi, nel calcolo della percentuale di abbattimento si devono tenere in considerazione solo i periodi, anche non continuativi, dopo il 1° gennaio 2009;

- se l’azienda ha usufruito della Cig in deroga oltre i 12 mesi senza interruzioni, entrano nel calcolo della percentuale di abbattimento tutti i periodi di proroga, che dovranno essere sommati, poiché la sospensione non è ritenuta ascrivibile tra le misure contro la crisi generale.
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