Senza fattura la sanzione resta «leggera»

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La circolare 18257 del 3 febbraio commentato le novità introdotte dalla Finanziaria materia di omissione o ritardo nella trasmissione telematica, all’agenzia delle Entrate, dei dati contenuti nella lettera d’intento ricevuta, cosa che potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni da una a tre volte l’imposta. Con riferimento al nuovo obbligo gravante sui fornitori degli esportatori abituali (articolo 1, comma 381, della legge 311/2004), è stato precisato che la sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta deve essere applicata nella diversa misura variabile da 2.065,00 euro, qualora il fornitore, resosi inadempiente all'obbligo di comunicazione in esame, non abbia effettuato cessioni nei confronti degli esportatori abituali.

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