Senza curatela l’inabilitato non può compiere atti di straordinaria amministrazione

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Alcune persone giuridiche ed una persona fisica mancano di assolvere le obbligazioni assunte nei riguardi di una banca e garantite da terzi fideiussori e avallanti. Conseguenza, la procedura esecutiva attivata dall’istituto bancario, che rivolge l’ingiunzione di pagamento ai debitori principali e ai garanti ed avvia il contenziosi per il recupero delle somme. Tra gli obbligati, figura una donna dichiarata inabilitata dal tribunale, quindi affidata alla curatela di sua madre, la quale ultima è tenuta all’assistenza negli atti di straordinaria amministrazione. Ma, in questo caso l’assistenza non vi è stata.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 687 di fine settembre 2011, afferma che gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall’inabilitato senza assistenza di chi ne ha ottenuto la tutela sono annullabili.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 13 - L'inabilitato non è garante – Pascasi

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