Senza cautele per le conseguenze pregiudizievoli la responsabilità è dell’amministratore della società

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La sentenza 18231 del 12 agosto 2009, emessa dalla Cassazione su un caso di negligenza per fidi concessi senza adeguate garanzie, fornisce ad Assonime l’occasione di ricordare, nella nota 7 del 2009 pubblicata sul sito il 2 ottobre 2009, i principi di responsabilità degli amministratori delineati nel Codice civile dopo la riforma del diritto societario. Nel documento si torna ad esaminare la distinzione tra violazione di specifici obblighi di legge e violazione di regole di condotta generali, come la regola di diligenza, e si precisano i confini dell’insindacabilità da parte del giudice delle scelte discrezionali degli amministratori relative alla gestione dell’impresa.

Viene spiegato che secondo la normativa vigente “qualsiasi scelta di gestione – anche discrezionale e come tale insindacabile dal giudice nel merito – può essere fonte di responsabilità degli amministratori se questi l’abbiano adottata senza predisporre misure e cautele necessarie ad evitare un pregiudizio alla società”.

Pertanto, agli amministratori non basterà provare di non aver commesso violazioni di legge o statuto, ma dovranno dimostrare di aver predisposto tutte le cautele necessarie. Ossia di aver tenuto una condotta diligente, che si basa sul “criterio di preventivabilità e prevedibilità delle conseguenze pregiudizievoli”, in assenza della quale l’amministratore sarà ritenuto responsabile del danno procurato.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Amministratori, attenti alle scelte – De Angelis

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