Sentenza penale favorevole rilevante nel processo fiscale

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Sentenza penale favorevole rilevante nel processo fiscale

La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 25632 del 22 settembre 2021, ha fornito precisazioni in ordine al rilievo da assegnare, nel processo tributario, al giudicato penale favorevole sopravvenuto in corso di causa.

Il caso in esame riguardava l’impugnazione di alcuni avvisi di accertamento mediante i quali era stato rettificato, in aumento, ai fini ILOR, il reddito dichiarato da una Sas, esercente l'attività di "casa per ferie".

La CTR, in particolare, aveva ritenuto che il giudicato penale irrevocabile intervenuto in corso di causa dovesse essere "esteso" anche al giudizio tributario, e aveva accolto, ciò posto, il ricorso della società contribuente, con conseguente annullamento degli atti impositivi emessi nei confronti della medesima.

Decisione, questa, confermata anche dalla Commissione Tributaria centrale, con sentenza successivamente impugnata, dall’Agenzia delle Entrate, davanti alla Suprema corte.

Il giudicato penale irrevocabile va esteso anche al giudizio tributario

A fondamento della propria decisione, i giudici di merito avevano osservato che i fatti contestati dalla Guardia di Finanza e le relative risultanze del verbale di costatazione erano i medesimi su cui si era pronunciato il giudice penale con formula assolutiva “perché il fatto non sussiste”.

Doveva, pertanto, affermarsi l'autorità di cosa giudicata di detta sentenza irrevocabile nei confronti del processo tributario.

Decisione legittima, secondo la Cassazione, posto che nella vicenda in esame non si era in presenza di una "automatica" ed acritica estensione del giudicato penale, bensì della esplicita valutazione, operata dalla Commissione Tributaria di secondo grado e confermata dalla Commissione Tributaria Centrale, che i fatti in ordine ai quali si era pronunciato il giudice penale, con sentenza irrevocabile, fossero i medesimi su cui si controverteva in sede tributaria.

Da qui il rigetto delle ragioni della ricorrente e la conferma della decisione impugnata.

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