Sentenza di prescrizione senza la motivazione sulla responsabilità rinviata al giudice civile

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Le Sezioni unite penali di Cassazione, con la sentenza n. 40109 depositata il 27 settembre 2013, hanno affermato il principio di diritto secondo cui, in tutti i casi in cui il giudice di appello abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per intervenuta amnistia, “senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili” e una volta che il ricorso per cassazione proposto dall'imputato venga ritenuto fondato, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'articolo 622 del Codice di procedura penale.

Il supremo collegio di legittimità ha, quindi, bocciato l'orientamento secondo cui la Cassazione, nei casi come quello illustrato, dovrebbe annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. VI – Danni, palla al giudice – Alberici

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