Semilibertà senza discriminazioni
Autore: eDotto
Pubblicato il 11 ottobre 2008
Condividi l'articolo:
La sentenza di Corte costituzionale 338 depositata ieri 10 ottobre respinge, dichiarandola infondata, la questione di legittimità avanzata sopra l’articolo 50, comma 2 della legge 354/1975, ritenuta dal tribunale di sorveglianza di Roma in contrasto con l’articolo 3 della Carta fondamentale. Il condannato per reati di certa gravità – quali l’associazione mafiosa, il terrorismo, la violenza sessuale su minori – può accedere alla semilibertà solo avendo scontato almeno i due terzi della pena. Anche quando la detenzione residua è inferiore a 3 anni.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: