Segnalazioni preventivamente comunicate

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La Banca d'Italia ha pubblicato il 13° aggiornamento della circolare 139 del 1991 in materia di istruzioni per gli intermediari creditizi sulla segnalazione alla Centrale rischi. L'ultima versione della circolare introduce per la banche l'obbligo di informare preventivamente e per iscritto, il soggetto il cui credito è giudicato “in sofferenza”. Le banche e gli intermediari in genere dovranno ottemperare, senza ritardo, agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi e ciò anche con riferimento all'ordine di cancellazione di una segnalazione a sofferenza.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Centrale rischi senza sorprese – Ciccia

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