Secondo acconto contributivo: versamento al 30 novembre

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Secondo acconto contributivo: versamento al 30 novembre

Entro il prossimo 30 novembre 2022 i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti nonché quelli iscritti alla gestione separata dell'Inps sono tenuti a versare la seconda rata dell'acconto contributivo 2022. Anche in questo caso, l’acconto può essere determinato con il criterio “storico” oppure quello “previsionale”. La facoltà di autoriduzione dell’acconto mediante il metodo previsionale non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla gestione separata Inps; tuttavia, tale facoltà potrebbe essere ammessa stante quanto previsto dalla circolare Inps 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS. In mancanza di indicazioni ufficiali, si ritiene che l’autoriduzione dell’acconto previdenziale, in via prudenziale, sia da effettuare con cautela, al fine di non incorrere nelle sanzioni per omesso o insufficiente versamento.

Appare altresì opportuno ricordare che, in sede di saldo, laddove siano state versate in acconto somme “superiori” al dovuto, il contribuente potrà, alternativamente:

  • scomputare l’eccedente versamento dagli importi dovuti nell’anno successivo;
  • compensare in F24 l’eccedenza contributiva con gli importi di tributi e contributi;
  • richiedere all’Inps il rimborso di tale eccedenza.

Acconto contributivo per artigiani e commercianti

In generale, con il termine "contributi IVS" si fa riferimento a tutte quelle forme di contribuzione obbligatoria dovute all'INPS, o ad altre gestioni speciali, strumentali a garantire una tutela assicurativa in caso di invalidità, vecchiaia o morte del lavoratore. Ad esempio, sono obbligati al versamento di tale contribuzione:

  • i lavoratori dipendenti nonché i soggetti con contratto di apprendistato iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti;
  • i collaboratori e le figure assimilate nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • gli imprenditori iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti;
  • i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti iscritti alla gestione ex-ENPALS;
  • i giornalisti iscritti all'INPGI;
  • i mezzadri, i coloni, gli IAP (imprenditori agricoli professionali) e i coltivatori diretti.

Focalizzando l’attenzione sui soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, si ricorda che sono tenuti all’iscrizione alla Gestione IVS (L. 233/90) gli artigiani ed i commercianti che svolgono la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza, ai fini del versamento dei contributi previdenziali propri e di quelli dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori). Sono, inoltre, obbligati alla contribuzione IVS: collaboratori familiari, soci di s.r.l. che svolgono attività commerciale, soci di s.r.l. unipersonale, soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana, soci di snc con attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, bagnini, ostetriche, affittacamere e guide turistiche al sussistere delle condizioni previste dai relativi settori.

Reddito imponibile

In merito all'ammontare del reddito da assoggettare a imposizione contributiva si rileva che:

per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile, oltre a quanto dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte di reddito corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Ciò detto, si indicano gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione, dichiarati eventualmente nei quadri RF, RG e RH:

RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2+ col. 3) + [RG31 – (RG33+RG35, col. 1 + col. 2 + col. 3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 indicato in col. 2 e col. 4 da RH5 a RH6) - RH12 col. 1- RH12 col. 2 - RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.

ATTENZIONE: I redditi in esame vanno “integrati” anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a S.r.l. denunciati nel modello Redditi SC.

per i contribuenti che hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011) la base imponibile viene determinata come segue: se è stata barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM sezione I rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse);

per i contribuenti che, nell’ambito del regime forfettario (L. 190/2014), hanno aderito al regime contributivo “agevolato” (facoltativo), la base imponibile viene determinata come segue: somma dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM34 meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nel rigo LM37.

ATTENZIONE: il regime “agevolato” consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione IVS da parte dei contribuenti forfettari esercenti attività d’impresa; l’accesso a tale beneficio avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge previsti. Detti soggetti sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito (forfetariamente determinato) eccedente il minimale applicando le aliquote previste per l’anno 2022 e riducendo l’importo così ottenuto del 35%.

Per l’acconto 2022, il minimale di reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è pari a 16.243,00 euro annui, mentre il reddito “massimale”, per l'anno 2022, è pari a 80.465,00 euro (frazionabile in mesi) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni Inps “prima” del 1° gennaio 1996 ovvero all’importo di 105.014,00 euro (non frazionabile in mesi) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti a partire dal 1996.

Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto vanno applicate le seguenti aliquote (circolare Inps 22/2022):

ALIQUOTE GESTIONE IVS  2022

REDDITO

Titolare, socio e collaboratore

di età >  a 21 anni

Collaboratore di età < a 21 anni

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

fino a € 48.279,00

24,00%

24,48%

22,80%

23,28%

da € 48.279,01 a € 80.465 (*)

[o da € 80.465,01 a € 105.014 (**)]

25,00%

25,48%

23,80%

24,28%

   (*) Aliquota ordinaria incrementata dell’1% per la seconda fascia di reddito;  (**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

ATTENZIONE: Per gli artigiani e esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’INPS, i contributi si riducono della metà (50%).

Quindi, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)

€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)

€ 3.788,81 (3.781,37IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità)

€ 331,98 (331,36IVS + 0,62 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità)

€ 315,73 (315,11IVS + 0,62 maternità)

ATTENZIONE: il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Con riferimento alla contribuzione IVS “eccedente” il minimale, invece, nella circolare 22/2022 l’Inps ha precisato che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di 16.243 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per il 2022, è pari a 48.279 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l’aumento dell’aliquota dell’1% ex articolo 3-ter del D.L. 384/92.

Pertanto, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue.

Lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.95

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

19.633,46 euro (48.279 x 24% + 32.186 x 25%)

20.019,70 euro (48.279 x 24,48% + 32.186 x 25,48)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

18.667,88 euro (48.279 x 22,80% + 32.186 x 23,80%)

19.054,11 euro (48.279 x 23,28% + 32.186 x 24,28%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

25.770,71 euro (48.279 x 24% + 56.735 x 25%)

26.274,78 euro (48.279 x 24,48% + 56.735 x 25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

24.510,54 euro (48.279 x 22,80% + 56.735 x 23,80%)

25.014,61 euro (48.279 x 23,28% + 56.735 x 24,28%)

 

ESEMPIO: Il signor Andreoli, artigiano, ha conseguito nell’anno 2022 un reddito d’impresa di 32.450 euro. In tal caso, la seconda rata dell’acconto 2022 sul reddito “eccedente” il minimale è così determinata:

  • reddito “eccedente” il minimale: 32.450 – 16.243 = € 16.207,00
  • 2° rata acconto: (16.207,00 x 24%) / 2 = € 1.944,84

ESEMPIO: Il sig. Rossi, commerciante, ha conseguito un reddito d’impresa di € 64.750 esercitando l’attività in forma di impresa familiare con il figlio ventenne.  Il reddito è così ripartito: titolare € 33.023 (51%); collaboratore € 31.727 (49%).   Ne segue che il titolare dovrà versare sia la propria rata d'acconto che quella del collaboratore (da indicare su righi distinti nel modello F24). Pertanto avremo:

Titolare

  • reddito “eccedente” il minimale: 33.023 – 16.243 = €. 16.780,00
  • 2° rata acconto: (16.780 x 24,48%) / 2 = € 3.251,092

Collaboratore

  •  reddito “eccedente” il minimale: 31.727 - 16.243 = €. 15.484,00
  •  2° rata acconto: (15.484 x 23,28%) / 2 = € 1.802,33

Casi particolari

Ai fini del versamento contributivo in esame si riportano, di seguito, alcune particolarità.

Soci di srl

La quota di reddito dichiarata da una S.r.l. costituisce base imponibile previdenziale sia nel caso in cui il socio sia tenuto all’iscrizione alla gestione IVS per l’attività svolta nella S.r.l. sia nel caso in cui il titolo all’iscrizione derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone (Circolare Inps 102/2003). Inoltre, per i soci delle S.r.l. iscritti alla gestione commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita anche dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci. A tale reddito va aggiunto l’ulteriore reddito d’impresa (si rinvia ai chiarimenti della circolare INPS n. 84 del 10/06/2021).

Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili

Acconto contributivo - gestione separata Inps

Analogamente allo scorso anno, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. 335/95, sono tenuti al versamento dell'acconto del contributo per il 2022, calcolato sulla totalità del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2021 e risultante dal modello Redditi, compresi quelli in forma associata e/o provenienti dal regime dei minimi o forfettario. L’acconto 2022 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto.

Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS e, quindi, alla compilazione del quadro RR e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (quali ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci). Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata coloro che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Sono tenuti altresì alla compilazione del quadro RR i magistrati onorari - giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del DLgs.n.116/2017.

Reddito imponibile e aliquote applicabili

La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall’esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l’anno 2021 e/o il reddito prodotto nell’ambito del “regime dell’imprenditoria giovanile” o del regime forfettario, qualora il professionista abbia adottato tali regimi. Inoltre, sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari.

In particolare, l'ammontare del reddito su cui calcolare i contributi previdenziali è desumibile:

  • per la generalità dei lavori autonomi: nel rigo RE25 del modello Redditi PF;
  • per i contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio ex D.L. 98/2011: nel rigo LM6 (reddito lordo) ridotto delle perdite pregresse (rigo LM9);
  • per i contribuenti forfettari: nel rigo LM34 colonna 2 (reddito lordo) ridotto delle perdite pregresse;
  • per le attività in forma associata: nel rigo RH15 o RH17 oppure RH18 colonna 1 se la società semplice genera un reddito da lavoro autonomo.

Relativamente all’aliquota applicabile per l’acconto 2022, occorre tener presente che agli iscritti alla suddetta Gestione separata INPS si applica:

  • l'aliquota del 26,23%, ai lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 105.014 euro;
  • l’aliquota del 24%, ai soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile 105.014 euro;
  • l’aliquota del 33%, ai collaboratori e assimilati iscritti in via esclusiva alla gestione Separata Inps di cui all’articolo 2, comma 57, della L.92/2012.

Resta fermo quanto previsto in merito all’ aliquota contributiva “aggiuntiva” dello 0,72% per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Prevista anche l’aliquota contributiva aggiuntiva per la cd. ISCRO pari allo 0,51% istituita dall’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020.

In base a quanto esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2022 sono complessivamente fissate come segue (circolare Inps 25/2022) e ripartite, fatta eccezione per i liberi professionisti, nella misura di 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore.

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali “non” è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24% (24,00 IVS)

   

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Si fa presente, poi, che per l’anno 2022 (circolare Inps 25/2022):

  • il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della L. 335/1995 è pari a € 105.014,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2022 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale;
  • il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della L. 233/1990 è pari a 16.243,00 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
    • € 4.260,54 (€ 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
    • € 5.477,14 (€ 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota del 33,72%;
    • € 5.689,92 (€ 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota del 35,03%.

Come noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

NOTA BENE: Si ricorda che, in sede di versamento del contributo INPS con il modello F24, gli importi devono essere arrotondati all’unità di euro, secondo le regole generali, vale a dire per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto se inferiore (circ. INPS n. 208/2011).

ESEMPIO: Il signor Rossi, consulente, ha conseguito nell’anno 2021 un reddito di lavoro autonomo pari a € 42.640. In tal caso, la seconda rata dell’acconto contributivo è pari a € 4.473,78 (42.640 x 26,23% x 40%).

Acconto contributivo - versamento con F24

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell’acconto contributivo mediante il modello F24, si rammenta che nella "Sezione Inps" del modello F24, vanno riportati i seguenti dati:

  • il codice della competente sede INPS;
  • il numero di matricola del contribuente (solo per chi è iscritto alla gestione IVS);
  • il periodo di riferimento (01/2022 - 12/2022);
  • la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

Soggetti

Causale

Descrizione

Artigiani

AP

Contributo dovuti sul reddito

“eccedente” il minimale

Commercianti

CP

ATTENZIONE: Nel caso in cui l’artigiano o il commerciante si è avvalso del pagamento rateale dei contributi dovuti eccedenti il minimale, bisogna utilizzare i seguenti codici:

  • APR - contributi dovuti sul minimale (artigiani);
  • CPR - contributi dovuti sul minimale (commercianti).

Liberi professionisti inscritti alla gestione separata Inps

Causale

Descrizione

Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione

P10

Contributi dovuti - acconti e saldo non rateizzati

Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

PXX

Ciò detto, si rammenta che:

  • per l'acconto, gli importi dovuti vanno esposti in F24 al centesimo di euro;
  • i titolari di partita Iva devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in caso di compensazione “orizzontale” con eventuali crediti tributari o contributivi.

Pertanto, anche per il versamento degli acconti contributivi sussiste l’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità di invio del modello F24

F24 web

servizio che consente di compilare ed inviare telematicamente il modello F24 direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC.

F24 online

servizio che consente di inviare telematicamente il modello F24 attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile oppure tramite programmi disponibili sul mercato.

F24

intermediari

servizio riservato agli intermediari (professionisti, associazioni, CAF, ecc.) che:

  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);
  • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del 21 giugno 2007)
  • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

 

Presentazione modello F24

Casi

Soggetti titolati partita Iva

Soggetti non titolati partita Iva

F24 con saldo a “debito”

senza compensazioni

  • servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • servizi messi a disposizione da banche, poste, ecc..;
  • servizi telematici Agenzia Entrate;
  • servizi messi a disposizione da banche, poste, ecc.;
  • possibilità modello F24 cartaceo.

F24 con compensazioni

e saldo a “debito”

 

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo)

F24 a saldo zero

Crediti d’imposta agevolazioni

Versamento contributivo, aspetti sanzionatori

Il regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore al dovuto è regolato dall'articolo 116, commi 8 e 9, della L. 388/2000. Tale norma distingue, in primo luogo, le ipotesi di omissione (comma 8, lettera a)) da quelle di evasione (comma 8, lettera b)). Appare opportuno precisare che le ipotesi di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione, in via generale, nei confronti sia dei soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o committenti che dei lavoratori autonomi in relazione alla diversa tipologia degli adempimenti previsti per ciascuna Gestione previdenziale.

Nello specifico, l'articolo 116 comma 8, lett- a) della L. 388/2000 dispone che, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare risulti dalle denunce e/o dalle registrazioni obbligatorie (omissione contributiva), i contribuenti sono tenuti al versamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR) stabilito dalla BCE, maggiorato di 5,5 punti.  

La sanzione civile non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza. La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) del citato articolo 116, co. 8 della L. 388/2000: trattasi di evasione contributiva “connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate” per la quale è prevista una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% dei contributi non versati; la sanzione civile “non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.

Il secondo capoverso della norma di cui alla lettera b), introducendo una forma di “ravvedimento operoso”, stabilisce che le sanzioni civili previste per l'evasione contributiva sono ricondotte alla stessa misura (5,5%) prevista per l'ipotesi di omissione qualora:

  • la denuncia della situazione debitoria sia effettuata “spontaneamente” entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
  • la denuncia sia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell'Inps;
  • il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.

Appare evidente che le due ipotesi disciplinate nell'ambito della lettera b) impongono una lettura coordinata dell'intera previsione. Infatti, il ravvedimento operoso previsto dall'ultima parte della lettera b) presuppone una denuncia mensile tardiva, la cui mancanza appartiene quindi all'ipotesi di evasione. Pertanto, ove il ravvedimento del soggetto obbligato sia attuato spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell'Istituto entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell'adempimento omesso, e sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione, le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a). La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge. Infine, l'articolo 116, comma 9 della L. 388/2000 prevede che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previste alle lettere a) e b), senza aver provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturino gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. 602/1973.

 

Quadro Normativo

- INPS – CIRCOLARE N. 22 DELL’8 FEBBRAIO 2022;

- INPS – CIRCOLARE N. 25 DELL’11 FEBBRAIO 2022;

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