Se manca il lucro no profit senza Ici

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Il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, con la circolare n. 2 di ieri, ha fornito chiarimenti in merito all’esenzione dal pagamento dell’Ici per i soggetti che non hanno natura commerciale, nel caso in cui svolgono attività non lucrative. Nella circolare si legge, infatti, che gli enti non profit sono esonerati dal pagamento Ici se svolgono attività che non devono essere rese disponibili sul mercato (deve mancare cioè il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e sono presenti invece finalità di solidarietà sociale. La circolare si è resa necessaria dato che la formulazione dell’articolo 7 del Dlgs 504/92, così come interpretato dall’articolo 39 del Dl 223/06, genera dei dubbi in quanto riconosce l’agevolazione alle sole attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, assistenziali e sanitarie svolte dai suddetti enti, purchè non abbiano natura esclusivamente commerciale. Il Dipartimento, invece, vuole spiegare la natura di commerciale dato che “un’attività o è commerciale, o non lo è”. Per tali ragioni, si devono verificare i requisiti dell’ente e le concrete modalità di svolgimento delle attività. Dunque, ciò che giustifica l’esonero dal pagamento dell’imposta è la “meritevolezza” dei soggetti, le finalità perseguite e la rilevanza sociale delle attività svolte. Pertanto, conclude il Ministero, gli immobili devono essere utilizzati da un ente non commerciale, cioè da enti pubblici o privati diversi dalle società, e devono essere destinati esclusivamente alle attività elencate dal citato articolo 7, che devono essere svolte in forma non commerciale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Non profit, esenzioni Ici col filtro - Rocci

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