Se l'informazione è comunicata al pubblico niente abuso di mercato

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Con sentenza depositata lo scorso 3 marzo, la n. 8588, la Corte di cassazione ha precisato che perché possa ritenersi configurata un'ipotesi di market abuse e quindi di abuso di informazioni privilegiate è necessario che l'informazione non sia stata comunicata al pubblico attraverso le modalità previste dall'articolo 114 del Testo unico della Finanza o anche con diverse modalità, come ad esempio con la stampa; in questo ultimo caso, tuttavia, il privilegio informativo non viene vanificato quando si tratta di dati giornalistici acquisiti non di prima mano, ma solo riferiti, senza possibilità di controllo efficace sulla fondatezza della fonte e sui rumors anonimi.
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