Se la necessità è finta danni allo sfrattato
Autore: eDotto
Pubblicato il 08 giugno 2009
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Qualora il proprietario di un immobile concesso in locazione chieda la risoluzione del contratto per urgente necessità di alloggio, lo stesso deve effettivamente adibirlo a propria abitazione non potendo, per contro, affittarlo a ulteriori soggetti, pena il risarcimento del danno nei confronti del primo conduttore. E' quanto statuito dalla Corte di legittimità nel testo della sentenza n. 12536 del 2009, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da un ex inquilino per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del locatore che, notificata la dichiarazione di urgente necessità, aveva poi affittato l'appartamento a terze persone.
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