Se la formazione specifica è superflua niente apprendistato

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La Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 19834 del 2010, nel respingere il ricorso di un geometra verso la pronuncia dei giudici di merito che legittimava la cartella esattoriale emessa dall’Inps, chiarisce che l’apprendistato non è ammesso per i giovani in possesso di diploma di qualifica per le mansioni svolte rilasciato dagli istituti professionali di Stato.

In sostanza, il contratto di apprendistato, che dà diritto alle agevolazioni contributive, non è previsto per i lavoratori con mansioni corrispondenti al diploma conseguito a scuola, poiché risulta superflua la formazione specifica. Pertanto, in caso di stipula del contratto in oggetto per tali lavoratori l’Inps ha diritto al recupero dei contributi dovuti e non versati.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 6 – Il geometra diplomato non parte da apprendista - Bresciani

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