Se la banca non investe secondo le indicazioni, il risparmiatore può chiedere il risarcimento

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Per i giudici di Cassazione – sentenza n. 4393 del 24 febbraio 2014 – è legittimo che il risparmiatore chieda alla banca affidataria della gestione del proprio patrimonio mobiliare il risarcimento dei danni qualora la stessa abbia posto in essere degli investimenti in violazione degli obblighi assunti, senza, ad esempio, rispettare i criteri indicati dal cliente con specifico mandato.

Nel caso sottoposto all'esame di legittimità, un istituto di credito aveva ridotto la quota azionaria dell'investimento a favore di un cliente rispetto al limite massimo stabilito nel mandato ricevuto. Questa operazione aveva prodotto una redditività inferiore a quella realizzabile e per questo la banca era stata citata per risarcimento danni.

A nulla è valsa la difesa adottata dall'istituto di credito secondo cui, in ogni caso, la redditività media considerata nel triennio era stata, comunque, coerente alla redditività dei fondi comuni bilanciati. Per la Cassazione, infatti, era da escludere, dal contratto di gestione mobiliare, il criterio della media di redditività.
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  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 31 - Banca «obbligata» al risultato - Saporito

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