Se il recesso viene revocato spettano tutte le mensilità

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5638/2009, ha ritenuto assolutamente inadeguato quanto affermato in precedenza dalla Corte territoriale e ha, così, puntualizzato che la revoca del licenziamento costringe il datore di lavoro a corrispondere tutte le mensilità non percepite dal prestatore dalla data di interruzione del rapporto lavorativo a quella di “ripensamento”. La sentenza, in tal modo, ribalta una decisione dei giudici di merito che, ritenendo il rapporto di lavoro soggetto al regime della tutela obbligatoria, avevano condannato il datore al risarcimento del danno quantificato nella misura di tre mensilità della retribuzione globale di fatto. Invece, la revoca del licenziamento viene considerato come un evento che ripristina il rapporto di lavoro e obbliga la società alla corresponsione dell’intero trattamento retributivo contrattuale dalla data del licenziamento a quella della revoca. Il fatto che il lavoratore abbia dimostrato interesse a riprendere il lavoro, significa che egli nulla avesse eccepito sull’intervenuta revoca, cosa che fa ricostruire il rapporto di lavoro e porta al ripristino della situazione giuridica precedente.
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