Se il mediatore non informa dell’ipoteca è corresponsabile

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Il mediatore è tenuto a comunicare le circostanze che gli sono note o conoscibili con la comune diligenza che gli si richiede e gli è vietato fornire informazioni su circostanze che non abbia controllato. Così la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19095 del 19 settembre 2011, che ha confermato la condanna parziale ad una agenzia immobiliare locale, in solido con la promittente venditrice, per aver fatto sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di un fondo rustico gravato da una ipoteca giudiziale. Solo dopo pagato il relativo anticipo e la commissione pattuita, al momento della sottoscrizione del definitivo, la promittente acquirente ne era venuta a conoscenza.

Il principio è che benché il mediatore non sia tenuto a svolgere indagini di natura tecnico giuridica, come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali e ipotecarie, tuttavia è comunque tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale.
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