Se il licenziamento è illegittimo, non sempre si reintegra

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Il caso riguarda un lavoratore che ritiene illegittimo il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo quale ritorsione per aver rifiutato di sottoscrivere una lettera di licenziamento o per insussistenza dei fatti posti a fondamento.

Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza del 28 novembre 2012, nel valutare la motivazione della sospensione del rapporto di lavoro per cessazione dell'appalto a cui il lavoratore era addetto, ritiene illegittimo il licenziamento, poiché il datore di lavoro non aveva dimostrato l'impossibilità a reintegrare il dipendente ad altri appalti gestiti dalla società.

A seguito delle novità introdotte dalla riforma Fornero all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, in questo caso il lavoratore non viene però reintegrato, vista l'effettiva soppressione del posto di lavoro. Al lavoratore licenziato spetta solo un'indennità risarcitoria.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore 6 gennaio 2013 - Norme e Tributi, p. 21 - Se il giudice conferma il fatto escluso il ritorno in azienda - A.Bot.
  • Il Sole 24 Ore 6 gennaio 2013 - Norme e Tributi, p. 21 - Posto soppresso, niente reintegro - Bottini

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