Se è colpa dell’azienda la revoca della Cig non penalizza i lavoratori

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In merito alla Cig, l’Inps, con messaggio 7674/2011, avvisa che nelle ipotesi di revoca delle autorizzazioni a seguito di accertamento per cause non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori è l'azienda che deve restituire all'Istituto le somme indebitamente percepite per cigs in deroga erogate ai lavoratori, se la revoca scaturisce da motivazioni imputabili all'azienda.

Mentre, sempre in tema di Cig, con messaggio n. 7401/2011, l’Istituto spiega che i lavoratori in mobilità assunti con contratto intermittente, conservano il diritto all'indennità - nei periodi di non lavoro tra una chiamata e l'altra - solo se il rapporto non prevede l'obbligo di risposta alla chiamata.
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