Scudo ter con regole vecchie e nuove
Pubblicato il 01 settembre 2009
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L’articolo 13-bis del dl anticrisi, nella versione finale, stabilisce che il nuovo scudo fiscale (lo scudo ter) si estende alle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008.
I contribuenti che hanno esportato e mantenuto capitali in via clandestina nei paradisi fiscali, possono regolarizzare la propria posizione dal 15 settembre 2009 al 15 aprile 2010.
Il successo dell’operazione dipenderà anche dalla capacità degli organi competenti di evitare che la normativa antiriciclaggio, divenuta assai più esigente, pesi negativamente sull’emersione dei capitali. Così, in base all’articolo 41 del decreto legislativo 231/2007, gli intermediari dovranno inviare alla Uif una segnalazione di operazione sospetta quando riterranno che siano in corso o siano state compiute (o tentate) operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
In ogni caso, ai molti aspetti d'originalità contenuti nel nuovo provvedimento di rimpatrio o regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero – che imporranno anche nuovi interventi interpretativi - s’affianca un richiamo ai precedenti di prassi amministrativa e di legislazione. Per quanto ad esempio attiene alle definizioni di fondo e agli aspetti operativi, viene effettuato un espresso rinvio alle norme già applicate in passato.
Alessia Lupoi
- Il Sole 24 Ore, p. 29 – L’operazione di rimpatrio non obbliga a segnalare – Mas. L. e M. Pi.
- ItaliaOggi, p. 29 – Lo scudo 2009 guarda al passato – Bongi
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