Scudo fiscale in vigore dal 4 ottobre

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Ora la sanatoria (regolarizzazione o rimpatrio) per le attività illecitamente tenute all’estero può partire. La conversione del dl 103/2009, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, avvia lo scudo fiscale: la legge 141 del 3 ottobre 2009, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 230, è in vigore dal 4 ottobre 2009.

Le possibilità di rimpatrio dei beni sono sostanzialmente tre:

- trasferimento al seguito, che rappresenta anche la via non anonima poiché bisogna dichiarare alle dogane gli importi pari o superiori a 10mila euro;
- rimpatrio fisico, che resta anonimo per il fatto che ci si rivolge ad intermediari residenti;
- rimpatrio giuridico, anche in tal caso l’anonimato è garantito dal tramite, ossia dall’intermediario.

Da quanto detto si evince il ruolo primario dei professionisti coinvolti dai contribuenti con la dichiarazione riservata. A questo punto, sia gli intermediari che i contribuenti attendono dalle Entrate le necessarie linee interpretative per una corretta applicazione delle norme. Un punto, tra tanti, ancora da precisare riguarda la compilazione del quadro RW. In particolare, in merito agli immobili localizzati all’estero, per i quali si deve individuare la modalità di tassazione, l’amministrazione finanziaria dovrebbe fornire una lista dei Paesi nei quali sia prevista una tassa analoga all’Irpef (se non è prevista l’immobile utilizzato direttamente dal contribuente non andrà esposto).

Links Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 8/9 – I dieci passaggi per scudare – Liburdi

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