Sconto “a tempo” sui crediti persi
Pubblicato il 20 marzo 2006
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Le perdite su crediti rappresentano un componente negativo di reddito piuttosto ricorrente nei conti economici. Dal punto di vista fiscale, la deducibilità delle suddette perdite porta a fare delle considerazioni precise sul momento temporale in cui ridurre l’imponibile, oltre che sull’esistenza delle condizioni che legittimano lo sconto. Le imprese creditrici devono valutare la totale o parziale inesigibilità derivante o da fatti di gestione negativi del debitore, oppure dalla dichiarazione di fallimento o da altre procedure concorsuali. Nel caso di debitori insolventi, le perdite su crediti si deducono quando scattano elementi certi e precisi di inesigibilità e, in ogni caso, quando il debitore è sottoposto a procedure concorsuali. In tali circostante, il creditore può dedurre la perdita nell’esercizio in cui si manifestano gli elementi di precisione e di certezza e non in esercizi successivi. Nel caso di pronuncia di una dichiarazione di fallimento, le perdite sono deducibili in ogni caso, in quanto il momento di certezza e di precisione dell’inesigibilità derivano dall’apertura delle procedura concorsuale del debitore. Tuttavia, le perdite non sono deducibili solo nell’esercizio di apertura della procedura concorsuale, ma è ammessa deduzione anche in esercizi successivi, se gli elementi di certezza e precisione circa l’inesigibilità del credito siano emersi dopo l’apertura della procedura concorsuale stessa.
Una delle procedure più frequentemente utilizzate dalle imprese per smobilizzare crediti sia in sofferenza sia inesigibili, ma caratterizzati da una lunga tempistica di riscossione, è l’atto di cessione del credito, così come disciplinato dall’articolo 1260 e ss. Del C.c.. La norma stabilisce che la cessione del credito può avvenire a titolo gratuito o oneroso, e che nei confronti del debitore ceduto il negozio assume efficacia quando questi l’ha accettato o, semplicemente, gli è stata notificata la cessione. La cessione può avvenire pro-soluto, quando il cedente non risponde della solvenza del credito, oppure pro-solvendo quando il cedente ne risponde.
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