Sconti di pena per i pusher

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Con sentenza n. 22643 del 5 giugno 2008, la Corte di Cassazione ha precisato che la qualità della sostanza stupefacente dipende non solo dalla sua purezza, come finora affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma anche dalla sua natura. La Corte fa riferimento al decreto del ministero della Salute dell'11 aprile 2006 che, nel fissare la quantità massima detenibile di droga, considera dei moltiplicatori variabili in funzione proprio della natura della sostanza. Conseguentemente, per i pusher di derivati della cannabis, cui è riconosciuta una minore pericolosità in riferimento al moltiplicatore variabile, può concedersi l'attenuante del fatto di lieve entità. Semprechè le quantità messe sul mercato non siano considerevoli.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 40 – Sconti di pena per i pusher – Alberici

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