Scioglimento anche con società semplici

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Con la risoluzione n. 103 datata 17 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate asserisce che le società non operative possono avvalersi delle agevolazioni previste per lo scioglimento o per la trasformazione anche nel caso in cui nella loro compagine sociale siano presenti società semplici. Di conseguenza non è necessario che tutti i soci siano persone fisiche poiché l’intento della norma è quello di trasferire i beni della società di comodo al di fuori del regime d’impresa per farli  rientrare in quel regime impositivo tipico delle società semplici, assimilato al regime fiscale previsto per le persone fisiche.    

In tal modo l’Agenzia ha risposto all’stanza di una società che, risultata nel 2006 non operativa, ha manifestato la volontà di uscire dal regime di impresa, in base al quale dovrebbe versare Ires ed Irap su un reddito non percepito, e deliberare la trasformazione o lo scioglimento, usufruendo delle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Società di comodo Benefici più ampi - Bonazzi

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