Scioglimenti alleggeriti
Pubblicato il 06 marzo 2007
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I quadri di Unico 2007 RF ed RQ (sezione II) sono dedicati allo scioglimento agevolato delle società di comodo. Le Entrate – circolare 5 del 2 febbraio 2007 – si sono espresse nel senso di decretare che i contribuenti che, disponendo dei giusti requisiti, s’avvalgono della relativa disciplina di legge, non subiranno l’applicazione del regime sulle società di comodo per il periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 né per quello che precede scioglimento o trasformazione. Un chiarimento di rilievo, se si considera che il dettato della norma – articolo 1, comma 115, Finanziaria 2007 – sembrava consentire per il 2006 l’applicazione della disciplina sulle società non operative.
Resta fermo che sul reddito d’impresa compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione vada applicata l’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap pari al 25% e che tale percentuale s’applichi tanto al periodo d’imposta che va dalla delibera di scioglimento alla chiusura di esso (31 dicembre) quanto al periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la chiusura della liquidazione, ove la liquidazione superi la chiusura del 2007.
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