Scambio di informazioni fiscali. Attesa l'approvazione di quattro Ddl di ratifica

Pubblicato il



Scambio di informazioni fiscali. Attesa l'approvazione di quattro Ddl di ratifica

E' attesa nel Consiglio dei ministri del 27 agosto 2015 l'approvazione definitiva dei disegni di legge per la ratifica delle convenzioni con Santa Sede, Svizzera, Liechtenstein e Monaco, che sono state siglate tra il febbraio e l'aprile di quest'anno.

Si tratta delle convenzioni:

- Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

- Italia-Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale;

- Italia-Santa Sede in materia fiscale;

e l'accordo Italia-Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con protocollo e protocollo aggiuntivo.

L'obiettivo di questi accordi è quello di adottare per i quattro Paesi lo scambio di informazioni fiscali secondo lo schema dell'articolo 26 della convenzione Ocse. Pertanto, sarà più semplice per il Fisco italiano accedere alle informazioni di supporto alle verifiche fiscali su contribuenti italiani che detengono conti all'estero.

Nel caso specifico dell'accordo sottoscritto con la Svizzera, le autorità dei paesi stipulanti non potranno più opporre il segreto bancario e le richieste del Fisco italiano potranno avere ad oggetto fatti e circostanze esistenti a far data dal 23 febbraio 2015 (giorno successivo a quello della pubblicazione della convenzione in Gazzetta Ufficiale).

Per quanto riguarda la Santa Sede, l'accordo prevede che il Fisco si potrà riferire sia ad un singolo contribuente che ad una pluralità di contribuenti specificatamente individuati. La convenzione siglata in materia fiscale, infatti, riscrive le relazioni tributarie tra i due Stati. Le disposizioni in materia di scambio di informazioni della convenzione si potranno applicare alle domande di informazioni presentate dalla parte richiedente alla parte richiesta a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione e che si riferiscono a fatti esistenti o circostanze realizzate a partire dal 1° gennaio 2009.

L'efficacia dell'accordo retroagisce fino al 1° gennaio 2009: potranno, infatti, essere scambiate informazioni per gli anni d'imposta dal 2009 in avanti.

Infine, è prevista anche una voluntary disclosure su misura per le persone fisiche e giuridiche che detengono proventi di un'attività finanziaria nello stato di Città del Vaticano.

Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 29 - Segreto bancario, caduta retroattiva - Vallefuoco
  • ItaliaOggi, p. 25 - Poker di scambio dati fiscali - Bartelli, Grigolon

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito