Scambi ad area ridotta
Pubblicato il 27 ottobre 2005
Condividi l'articolo:
Lo scambio di informazioni stabilito dall'articolo 10 dell'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea, s'affianca alle comunicazioni automatiche che, per l'articolo 2, le autorità elvetiche devono fornire quando il beneficiario europeo abbia optato per evitare la ritenuta alla fonte del 15% prevista dall'articolo 1. Solo su richiesta della nostra Amministrazione fiscale ed in relazione a comportamenti che costituiscono frode e sono stati individuati nell'Accordo del 25 ottobre 2005, lo scambio d'informazioni opera sui residenti in Italia.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: